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Faceva "ammalare" le figlie nei turni del padre, multata l'ex moglie

Nell'appello della separazione dato che la signora continuava nella condotta ostruzionistica, i giudici, visto che le parole non erano bastate, hanno optato per la multa

MESSINA. Confermata, dalla Cassazione, la sanzione pecuniaria di mille euro da versare alla Cassa delle ammende nei confronti di una 'irriducibile' ex moglie che, nonostante fosse già stata ammonita dal giudice della separazione, in primo grado - davanti al Tribunale di Messina - a rispettare le modalità dell'affido condiviso delle figlie, faceva 'ammalare' le due bambine, con tanto di certificato medico, proprio e sempre nei giorni in cui il padre doveva andarle a prendere a scuola per tenerle con lui. L'escamotage veniva ripetuto anche nel periodo delle ferie estive di 'competenza' paterna.

Nell'appello della separazione dato che la signora continuava nella condotta ostruzionistica, i giudici, visto che le parole non erano bastate, hanno optato per la multa. Invece, il marito, anche lui ammonito in primo grado perché per un periodo non aveva versato l'assegno di mantenimento di 400 euro per le figlie, non aveva più commesso altre intemperanze e non era stato multato.

La circostanza del mancato versamento dell'assegno, già dai giudici di merito, e ora anche dalla Cassazione, era stata ritenuta "non ostativa al riconoscimento dell'affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi come il disinteresse o il mancato esercizio del diritto di visita", anche perché era stata riconosciuta la difficoltà economica dell'uomo a versare l'assegno inizialmente fissato in 700 euro e poi ridotto a 400. Dalle varie consulenze e perizie condotte in questa burrascosa separazione, nella quale gli ex - sposati dal 2006 al 2008 - non comunicano e, specie la moglie, sminuisce il ruolo del padre nel quale nutre una totale sfiducia, era emersa la "idoneità educativa di entrambi i genitori, l'interesse degli stessi per la cura e il benessere delle bambine, il loro buon rapporto con la prole".

Tuttavia, mentre era in corso l'appello della separazione, la ex moglie non aveva corretto il tiro e il suo ostruzionismo si era così accentuato che non solo le era stata inflitta la multa, dai giudici della Corte di Appello, ma addirittura, il Tribunale per i minorenni di Messina la aveva dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale. Ma questa ulteriore circostanza - ha stabilito anche la Cassazione, come già osservato dai giudici di secondo grado - non ha "quale conseguenza automatica quella dell'abbandono della scelta dell'affidamento condiviso, per l'opzione verso l'affidamento monogenitoriale", richiesto dal padre. E questo per due ordini di ragioni: "non risultava che il provvedimento (pubblicato nel dicembre 2012) fosse definitivo o che fosse provvisoriamente esecutivo, in assenza di una declaratoria di efficacia immediata", e poi perché la decadenza "non evidenziava circostanze sostanzialmente diverse da quelle emerse nel corso dell'appello".

Di nuovo c'era solo che la ex moglie non collaborava, non solo con l'ex marito, ma adesso nemmeno con i servizi sociali chiamati a facilitare i contatti tra i due ex e la gestione delle piccole. Ma anche questa circostanza non ha cambiato di una virgola le modalità dell'affido con domiciliazione delle bambine presso la madre. La Suprema Corte - sentenza 3810 - si è limitata a confermare la multa. La sanzione amministrativa pecuniaria - da un minimo di 75 a un massimo di cinquemila euro - è stata introdotta dalla legge 54 del 2006 sull'affido condiviso per 'punire' il genitore che commette gravi inadempienze e che ostacola il corretto svolgimento delle modalità dell'affido. In determinati casi è anche possibile condannare la parte inadempiente a risarcire il genitore ostacolato o il minore danneggiato. Questo è uno dei primi casi di sanzione di questo tipo esaminati dalla Cassazione. Nulla si sa ancora del loro eventuale effetto deterrente.

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