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Ormeggi e transiti, cambio di regole al porto di Sant'Agata

SANT'AGATA. L’ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata Militello disciplina con ordinanza di polizia marittima la destinazione degli accosti sulla banchina del porto: il disarmo e la sosta in banchina di qualsiasi unità sono ammessi esclusivamente per un periodo non superiore a 30 giorni.

L’ordinanza, firmata dal tenente di vascello Giovanni Pigna, riguarda la zona demaniale costituita dalla banchina di riva, per una lunghezza di circa 85 metri lato mare, e dal molo di sopraflutto, che si estende per una lunghezza di circa 1040 metri, ed è finalizzata ad una «più organica e disciplinata pianificazione delle modalità di accosto, di stazionamento agli ormeggi e di disarmo per tutte le unità operanti nella struttura».

In ambito portuale si accede dall’unico varco aperto al transito pedonale e veicolare, esistente alla radice del molo di sopraflutto, debitamente individuato da apposita segnaletica verticale. Un atto per regolamentare le attività che interessano attualmente il bacino santagatese, emanato prevalentemente in ambito peschereccio e diportistico, in attesa dell’imminente inizio dei lavori di completamento, a seguito dei quali sarà emanata una nuova di ordinanza. Lo scorso 13 luglio, sono state consegnate alla ditta appaltatrice Cogip Spa, le aree sulle quali sarà impiantato il cantiere per la costruzione del porto dei Nebrodi.

«L’obiettivo prefissato–afferma il responsabile unico del procedimento Basilio Ridolfo – è chiudere ad inizio settembre la fase di verifica con Rina Check e sottoporre il progetto all’esecutivo per l’approvazione in linea amministrativa e dare il via ai lavori».

Particolare attenzione, si legge tra l’altro nel documento, è raccomandata in considerazione dell’ormai critico fenomeno di insabbiamento dei fondali. Ad esclusione del tratto compreso tra le bitte 17 e 21, la banchina di riva è stata quindi interdetta per qualsiasi operazione. È fatto obbligo a tutti i natanti di accertarsi dell’effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter eseguire in piena sicurezza le operazioni di entrata ed uscita dal porto. Per l’ormeggio destinato alle unità da pesca e traffico è consentito «di punta» presso la banchina di sopraflutto secondo criteri di ripartizione e destinazione individuati in sei tipologie in base a misure dell’imbarcazione ed attività.

Le unità in transito dovranno richiede l’autorizzazione all’autorità marittima per una sosta temporanea non superiore alle 48 ore. Considerata l’esiguità di posti di ormeggio nonché l’esigenza di garantire la sicurezza, il disarmo e la sosta in banchina di qualsiasi unità sono invece ammessi esclusivamente per un periodo non superiore a 30 giorni.

Per tutte le imbarcazioni dovrà essere quindi garantito il servizio di guardiania. Una parte dell’ordinanza del locale circomare è inoltre destinata alla regolamentazione delle operazioni commerciali per il trasporto passeggeri. Tutte le società dovranno chiedere autorizzazione all’ufficio presentando l’apposita documentazione ed attenendosi a scrupolose regole su imbarco e sbarco dei passeggeri, modalità di accosto ed ormeggio ed orari di partenza ed arrivo. Individuata anche una specifica zona per l’alaggio ed il varo delle unità navali, alla radice del molo di sopraflutto.

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