MILAZZO. "Il Tar non può giudicare il ricorso dei comuni, né tantomeno ha giurisdizione sulla materia contabile che è di esclusiva competenza delle sezioni unite della Corte dei Conti". A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione a sezioni unite. "La giurisprudenza in ordine all'impugnazione della delibera con cui la Corte dei Conti accerta che ci sono le condizioni per dichiarare il dissesto finanziario - si legge nella pronunzia della Cassazione - spetta alle sezioni riunite della Corte dei Conti". Insomma il Tar non può giudicare il ricorso dei comuni.
La pronuncia riguarda diversi comuni, e fra questi, Milazzo che il dissesto lo ha dichiarato nel gennaio dello scorso anno, venendo "stoppato" successivamente dal Cga, che, 13 mesi dopo il ricorso al Tar proposto da un gruppo di consiglieri comunali ha deciso di riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo, sospendendo l'efficacia degli atti posti in essere a seguito della dichiarazione di dissesto. In virtù di tale sentenza - l'amministrazione Pino ne è fermamente convinta - dovrebbe ribaltarsi e quindi cancellare ogni decisione assunta dal consiglio di giustizia amministrativa. "La sentenza - fanno notare nel palazzo municipale - avrà effetti immediati su tutti quei comuni per cui era stato dichiarato il dissesto e che, invece di attivare le procedure di risanamento previste nel caso di conti in tilt, avevano cercato di evitare sanzioni ricorrendo al Tar".
E' stato il caso, appunto, di Cefalù dove il sindaco Rosario Lapunzina si è rivolto al Tar. I giudici amministrativi hanno inizialmente concesso la sospensiva del provvedimento con cui la Corte dei Conti, guidata in Sicilia da Maurizio Graffeo, avviava l'iter per il dissesto. La pronunzia - seppure non nel merito - sembrava destinata a far scuola e stava provocando altri ricorsi da parte di comuni che si trovano nelle stesse condizioni di Cefalù. Un modo per frenare i controlli contabili sui bilanci. Ma la Corte dei Conti, tramite l'Avvocatura dello Stato, si è rivolta alle sezioni unite della Cassazione. La tesi del presidente Graffeo è che il Tar avesse invaso competenze della magistratura contabile. Ed è una tesi accolta dalla Cassazione, secondo cui il Tar non può giudicare il ricorso dei comuni.
I sindaci possono rivolgersi al massimo alla stessa Corte dei Conti nazionale che deciderà a sezioni unite: "La giurisprudenza in ordine all'impugnazione della delibera con cui la Corte dei Conti accerta che ci sono le condizioni per dichiarare il dissesto finanziario - si legge nella pronunzia della Cassazione - spetta alle sezioni riunite della Corte dei Conti".
Ora l'amministrazione di Milazzo, che nel dissesto vede "l'unica ancora di salvezza per risanare l'Ente" - ribadisce in ogni sede il sindaco Carmelo Pino è pronta "a seguire le vie legali per far valere le proprie ragioni" e ipotizza anche "possibili illegittimità di atti assunti in difetto di competenza del Tar e del Cga da chiunque oggi si ritiene legittimato da decisioni assunte da tribunali che la Cassazione ha sentenziato non essere competenti in materia".