Il Tribunale di Messina ha affrontato la problematica della rettificazione del sesso e del nome accogliendo, con un processo lampo alla prima udienza, dopo solo 3 tre mesi, le istanze presentate da un giovanissimo residente a Messina tramite il suo difensore, l’avvocato Silvia Maio. I giudici lo hanno autorizzato alla modifica dei propri dati anagrafici sessuali (da maschili a femminili) senza dover passare dall’intervento di tipo «demolitivo» e ritenendo sufficiente al fine dell’accoglimento delle domande l’aver «adeguato» i propri caratteri sessuali a quelli tipici del nuovo sesso.
Il Tribunale ha evidenziato che quell’«adeguamento» dell’aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali, di cui parla genericamente la legge del 1982, «si può considerare oggi realizzato, quando i caratteri cosiddetti secondari risultano già modificati dalle terapie ormonali intraprese. Il diritto all’identità sessuale va, allora pienamente riconosciuto non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all’altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l’aspetto corporeo». Alla base del criterio interpretativo evolutivo delle norme che definiscono l’oggetto dei diritti individuali, secondo il Tribunale di Messina è il concetto di dignità umana a svolgere un ruolo insostituibile, che sintetizza sul piano giuridico il livello di sensibilità espresso dalla società ed il rispetto dovuto alla persona secondo le esigenze ed i valori avvertiti in un determinato tempo.
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