Il marito trasferito a Messina, lei si separa e lascia il lavoro: il mantenimento non le spetta
Esaminando la «tempistica del suo licenziamento» avvenuto «in concomitanza con la separazione» dal marito, che per lavoro era stato trasferito a Messina, la Cassazione è giunta alla conclusione che la signora Aurora M., pugliese, si era apposta fatta mettere alla porta dall’azienda di suo padre, della quale lei stessa era socia e dipendente, al solo fine di «sostenere» davanti al giudice «la richiesta di assegno a carico del consorte», peraltro «dopo una vita coniugale breve, senza figli, e non connotata da alcuna particolare contribuzione al menage familiare». Per questo gli «ermellini» - verdetto 9550 della Prima sezione civile - hanno confermato che, in casi del genere, la perdita del lavoro non può essere addebitata alle difficoltà del mercato, ma si deve considerare come una «scelta» personale, e dunque non c'è alcun diritto a chiedere l’assegno di mantenimento in caso di crisi coniugale. A questa conclusione era arrivata anche la Corte di Appello di Lecce che, nel 2021, aveva osservato come Aurora M. non avesse fornito alcuna prova del suo «contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune» dal momento che «neppure si è occupata della cura della casa avendo a disposizione personale di servizio» e che quando il marito per lavoro venne promosso e trasferito a Messina, a dirigere l'Arsenale, lei si era rifiutata di seguirlo ma rivendicava lo stesso di avergli fornito il sostegno «morale» per arrivare a quella posizione che, dunque, era dovuta a lei. Nel ricorso in Cassazione, la signora ha ribadito il suo diritto a ricevere l’assegno di mantenimento sottolineando che il successo professionale del marito è l’esempio del fatto «che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna», e che essendo lei una cinquantenne diversamente dal marito aveva meno possibilità di «trovare nuovi partner» e rifarsi una vita. Questi argomenti sono stati bocciati dalla Suprema Corte - presidente del collegio Giulia Iofrida, relatrice Rita Russo - che li ha trovati «generici e giuridicamente irrilevanti» in quanto si tratta di «dissertazioni focalizzate su luoghi comuni e stereotipi».