La corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 10, presieduta da Baldassare Quartararo, con tre sentenze ha accolto gli appelli della Ssocietà Ilios srl annullando gli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle entrate direzione provinciale di Messina, per gli anni 2002, 2004 e 2005, con i quali era stata accertata una indebita detrazione di Iva di oltre un milione e mezzo di euro più sanzioni ed interessi per un totale di circa 3 milioni di euro. La vicenda oggetto del rilevante contenzioso ha riguardato la cessione di un importante complesso alberghiero di Taormina e la detraibilità dell’Iva pagata per l’acquisto dalla società ricorrente. In particolare gli accertamenti scaturivano da una verifica della guardia di finanza e dall’agenzia delle entrate che avevano ipotizzato una operazione ritenuta parzialmente fittizia relativa alla cessione della struttura alberghiera.
La Ilios aveva riscattato l’immobile da una società di leasing facente capo ad Unicredit e la società di leasing determinava, all’atto dell’acquisto del bene poi ceduto a Ilios, una soluzione di continuità in una catena di trasferimenti fra persone giuridiche che l’agenzia delle entrate ha ritenuto riconducibili al medesimo contesto societario e ad identico recinto di interessi e situazioni giuridiche rilevanti, tanto da considerare l’operazione parzialmente fittizia con conseguente indetraibilità dell’Iva. La Corte di Giustizia di secondo Grado della Sicilia nel giudizio di rinvio ha preso atto del principio di diritto espresso dalla corte di Cassazione ed ha accolto gli appelli annullando gli originari avvisi di accertamento con riferimento al disconoscimento della detrazione Iva. In particolare la Corte ha rilevato che la società pur non avendo mai gestito l’albergo si è adoperata per la sua ristrutturazione finalizzata alla sua messa in esercizio ed ha conseguentemente affermato la «insussistenza di elementi sufficienti per ritenere la Spa Ilios soggetto non esercente attività imprenditoriale (dunque società fittizia o schermo), e, conseguentemente, per escludere il diritto al rimborso dell’Iva versata in relazione all’acquisto della struttura alberghiera».
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