Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricordo in appello di una imprenditrice agricola della provincia di Messina colpita da una informativa antimafia. Il coniuge pregiudicato, secondo quanto ha riconosciuto il Cga, non giustifica l’informativa antimafia.
Con un ricorso al Tar di Catania la signora C.L.A., titolare di una impresa agricola, aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’informativa antimafia, adottata nei propri confronti dalla Prefettura di Messina e resa nell’ambito del procedimento per il rilascio di una concessione ad uso pascolo di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Tortorici.
Il Tar aveva respinto l’istanza cautelare proposta dall’imprenditrice, che aveva così deciso di proporre appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. Il Cga aveva subito ordinato al Tar di Catania la fissazione dell’udienza di merito, nella quale il ricorso proposto da C.L.A. era stato respinto. Di conseguenza, l’imprenditrice aveva impugnato la sentenza, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Marino.
I due legali hanno sostenuto la tesi che la sentenza di primo grado fosse errata nella misura in cui non era stato considerato il fatto che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico della signora, basandosi soltanto sul fatto che il coniuge fosse stato destinatario diversi anni addietro di procedimenti penali e che dunque il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze di fatto considerate prive del doveroso requisito dell’attualità.
Il Cga ha condiviso le tesi degli avvocati. Dapprima ha accolto l’istanza cautelare e successivamente all’esito della fase di merito ha definitivamente annullato l’informativa interdittiva irrogata in danno dell’imprenditrice, considerata la mancata attualità dei fatti, datati nel tempo, dai quali l’amministrazione ha desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose, e l’irrilevanza dei rapporti parentali.
Per effetto della sentenza. C.L.A. potrà nuovamente intrattenere rapporti contrattuali ed economici con la pubblica amministrazione e potrà far salva la propria attività.
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