«L'assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario è vietata quando ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato alla normativa in materia di appalti pubblici». E’ la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata sull'interpretazione del diritto dell’Unione relativo all’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto servizi pubblici di trasporto marittimo rapido di passeggeri. Arriva in risposta a una domanda presentata nell’ambito di una controversia tra la Liberty Lines SpA e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito all’assegnazione diretta del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri, a far data dal 1 ottobre 2018, tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, nello stretto di Messina, senza aver indetto una gara d’appalto specifica, a Bluferries Srl - società interamente detenuta dalla Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), già concessionaria di analogo servizio sulla linea «Messina - Villa San Giovanni». Con la sentenza, la Corte osserva che «l'assegnazione diretta, prevista dal regolamento 1370/2007, si applica all’esercizio nazionale e internazionale di servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia, nonchè al trasporto ferroviario e su strada. Inoltre, gli Stati membri possono estenderla anche al trasporto di passeggeri via mare nazionale. Tuttavia detta estensione può essere operata senza pregiudizio per il regolamento 3577/92, in modo che, in caso di conflitto, prevalgano le disposizioni di quest’ultimo. Esso stabilisce chiaramente il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo nell’Unione e che, qualora uno Stato membro concluda contratti di servizio pubblico o imponga obblighi di servizio pubblico, lo faccia su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori dell’Unione». La Corte conclude, pertanto, che «le norme in materia di appalti pubblici non sono identiche a seconda che si tratti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile o di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia. Solo per i contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario, infatti, è consentita, a determinate condizioni, l’aggiudicazione diretta senza procedura di gara, mentre per i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile è obbligatoria procedura di gara». Alla luce delle regole dianzi esposte, la Corte deduce l’inammissibilità di una misura nazionale che proceda a una riqualificazione di taluni servizi senza tenere conto della loro reale natura, così sottraendoli all’applicazione delle norme ad essi applicabili. La Corte conclude che il diritto dell’Unione si oppone ad una normativa nazionale avente per oggetto l’assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario, quando tale assimilazione ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile.