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Collegamenti nello Stretto di Messina, legittima l'esclusione dalla gara della Liberty Lines

È legittimo il provvedimento con il quale Invitalia nel marzo scorso ha escluso la società Liberty Line dalla gara per l’affidamento in concessione del «Servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra Reggio Calabria e Messina. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa compagnia di navigazione per sollecitare l’annullamento del bando di gara nonché la sua esclusione dalla procedura.

Il Capitolato tecnico allegato al bando in questione, pubblicato a fine dicembre 2021, richiedeva, a pena di esclusione, che i concorrenti alla gara garantissero il servizio con unità navali/aliscafi con una età massima di 20 anni; procedura poi ulteriormente chiarita al fine di escludere la possibilità di considerare valida l’offerta di mezzi navali con età superiore a 20 anni anche se muniti del cd. «certificato di ringiovanimento» rilasciato dall’Autorità competente.

In virtù di questa disposizione, Liberty Lines fu esclusa dalla procedura; seguì l’impugnativa al Tar del Lazio. I giudici hanno ritenuto infondati i motivi di ricorso proposti, ritenendo giustificata l’estromissione dalla gara di Liberty Lines. In merito alle censure d’illegittimità della previsione che impone la disponibilità e l’utilizzo di mezzi navali con un’età massima di venti anni, i giudici hanno ritenuto questa essere una previsione legittima, giacchè compete alla Stazione appaltante «un apprezzabile margine di discrezionalità nell’individuare l’oggetto dell’appalto e nella determinazione del contenuto della prestazione richiesta, fissando parametri anche più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti o a quelli strettamente necessari, purché sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza»; così come rientra sempre «nell’ambito di discrezionalità riservato all’amministrazione la decisione se ammettere o meno la possibilità di ricorrere al cd. “ringiovanimento convenzionale”».

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