Il giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Patti ha accolto il ricorso di un insegnante della scuola primaria contro il ministero dell’Istruzione e del Merito per la mancata concessione della «precedenza» nelle procedure di mobilità per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave.
Il maestro, nel tentativo di trasferirsi dalla provincia di Milano a quella di Messina dove risiedono i genitori molto malati, si era visto negare a priori la possibilità - consentita ad altri insegnanti residenti nella stessa provincia - di vedere gestita dall’algoritmo la domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2023/2024 con precedenza di legge, in quanto la piattaforma «Istanze OnLine» del ministero non consente di segnare nel modulo telematico un requisito come il suo. Il nodo principale della questione riguarda il trasferimento da provincia a provincia dei docenti che devono prestare assistenza ai genitori con handicap grave in quanto la contrattazione nazionale 2022/25 riconosce e applica il beneficio dello spostamento prioritario solo per i movimenti all’interno di uno stesso Comune o di una stessa provincia.
Il Tribunale di Patti ha dato ragione all’insegnante, assistito dall’avvocato Massimiliano Fabio, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento della Cassazione - secondo cui la limitazione al riconoscimento della precedenza di legge per i soli figli che chiedono di trasferirsi tra province diverse per assistere genitori con handicap grave può essere soddisfatta anno per anno con le procedure di assegnazione provvisoria - e quello del Consiglio di Stato, in base a quale non si possono creare categorie di disabili gravi meritevoli di assistenza per il solo fatto che i figli che la devono prestare lavorano fuori provincia, in quanto il bilanciamento di interessi tra pubblica amministrazione e assistenza deve considerare la tutela della salute.
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