Messina

Domenica 22 Dicembre 2024

Il cimitero conteso tra Alì e Alì Terme, la storia infinita: la decisione spetta di nuovo al Tar

Non c’è nessuna parola fine alla storica contesa tra le amministrazioni comunali di Alì e Alì Terme riguardo alla titolarità del cimitero. Il Cga, il consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, non avrebbe quindi ribaltato la decisione del Tar Catania del luglio. Una vertenza storica questa che a luglio del 2022 era approdata a una sentenza di primo grado: il tribunale aveva ritenuto che il decreto prefettizio del 1949 non poteva stabilire un regime di comproprietà del cimitero, tra i due comuni antagonisti, perché la competenza in tale materia è solo della Regione Siciliana. Nelle scorse settimane il Comune di Alì aveva parlato di una sentenza storica quella emessa dal Cga, nella quale si riteneva che il consiglio di giustizia amministrativa avesse finalmente chiuso la partita. Ma adesso questo viene contestato dal legale del Comune di Alì Terme che parla di una interpretazione errata della sentenza che a quanto pare avrebbe rinviato la decisione al primo giudice ossia al Tar ritornando quindi, allo stato, in un nulla di fatto ed al punto di partenza. Così spiega il legale dell’amministrazione comunale di Alì Terme, Nunziato Antonio Medina: «Il Cga non ha statuito e dichiarato alcuna comproprietà del cimitero e non ha, neppure, deciso sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, che non sono stati annullati, ma ha soltanto censurato l’errore del Tar per avere quest’ultimo declinato la giurisdizione di merito nella vicenda che ci occupa; posto che, secondo l’interpretazione datane dal Cga, la questione, prim’ancora che in un diniego edilizio alla realizzazione dei n. 48 loculi, si sostanzia in una contesa sulla titolarità di una porzione di territorio, e quindi in una possibile questione riguardante la corretta delimitazione dei confini territoriali tra i due Comuni. La sentenza di primo grado – continua il legale – è stata annullata soltanto per questa ragione e la causa è stata rimandata al Tar affinché quest’ultimo possa procedere ad un nuovo scrutinio dei motivi di ricorso e decidere nel merito. A questo punto, le parti (ovviamente, chi ne abbia interesse) devono riassumere il giudizio entro 90 giorni, pena la sua estinzione».

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