LIPARI. No al risarcimento per danno ambientale. L'ha sancito il Tar di Palermo accogliendo il ricorso di un cittadino di Lipari, L.B., il quale aveva ricevuto lo scorso dicembre dalla Regione l'ingiunzione di pagamento per 8.618,93 euro per opere abusive sanate nel 2007, previo nulla osta della soprintendenza, reso favorevolmente per silenzio assenso. Il provvedimento di sanzione pecuniaria è stato adottato nell'ottobre 2014 e comunicato due mesi dopo. Il Tar, uniformandosi a un recente orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa, ha accolto la tesi secondo cui «l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), con conseguente applicabilità anche a tale sanzione del principio secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale prescrizione si applica, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. Il provvedimento finale impugnato, essendo stato adottato oltre il quinquennio, è prescritto.
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